Art.1 – Costituzione e denominazione
In applicazione dell’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 01/01/2010 e del Contratto Provinciale di Lavoro di Cuneo stipulato in data 30/04/2013, tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è costituito per l’iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole, l’Ente Bilaterale denominato: Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo.
Art. 3 – Finalità e scopi L’Ente Bilaterale ha i seguenti scopi:
1. Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Cuneo;
2. Riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo; 3. Osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia di Cuneo, finalizzato a promuovere incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità;
4. Promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo;
5. Promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Cuneo, anche mediante l’organizzazione del servizio di Rappresentante dei Lavoratori Territoriale per la Sicurezza sul lavoro;
6. Effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
7. Riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l’assistenza contrattuale prevista dal contratto provinciale di lavoro;
8. Promuovere e realizzare attività utili all’inclusione e all’inserimento nella società italiana dei lavoratori anche immigrati.
9. Promuovere lo sviluppo delle relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva.
10 Riscuotere per conto delle organizzazioni promotrici eventuali contributi previsti dalla contrattazione provinciale agricola per assistenza contrattuale
11. Esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali