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Come previsto dal Contratto Provinciale degli Operai Agricoli del 30 Aprile 2013: " L'impresa aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. In difetto a decorrere dal 1° Luglio 2013, il datore di lavoro è contrattualmente vincolato a:

  • Assicurare al lavoratore trattamenti e prestazioni equivalenti a quelli sopra-richiamati;

  • Corrispondere al lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di calcolo del TFR - pari ad Euro 25,00=(venticinque/00=) mensili, equivalenti ad Euro 1,00=(uno/00=) giornalieri

 

La contribuzione, pari alla percentuale del 1,04 %, calcolato sulla retribuzione lorda dei lavoratori, è così ripartita:

0,50 % a carico del Lavoratore (trattenuta mensilmente sulla busta paga dal datore di lavoro)

0,54 % a carico del Datore di Lavoro, comprensiva della percentuale 0,14 % (Contributo per l'attività istituzionale R.L.S.T.). Tale quota non è dovuta nel caso in cui il datore di lavoro comunichi il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori designato a livello aziendale.