E.B.A.T. - F.A.V.L.A. interviene con una propria integrazione in tutti i casi in cui il dipendente dell'impresa agricola è assente dal lavoro per malattia od infortunio.
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Integrazioni

In tutti i casi in cui il dipendente dell'impresa agricola è assente dal lavoro per malattia od infortunio allo stesso il datore di lavoro riconosce una retribuzione commisurata alla durata del periodo di malattia od infortunio che, comunque non garantisce al lavoratore il raggiungimento dell'ordinaria retribuzione. In tutti questi casi il E.B.A.T. - F.A.V.L.A. interviene con una propria integrazione del periodo di malattia od infortunio che garantisce complessivamente una retribuzione quanto più vicina possibile a quella che ordinariamente avrebbe percepito.

Le domande di integrazione di malattia/infortunio devono essere presentate entro i 3 (tre) mesi successivi dalla definizione dell'evento (malattia OTI- busta paga) oppure dalla liquidazione da parte dell’Ente pubblico competente (INPS/INAIL). Sono fatte salve motivate e comprovate ragioni di forza maggiore dovute a ritardi nella presentazione della domanda.

La liquidazione da parte del E.b.a.t.-Favla deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Malattia

  • sino a 3 giorni
    EBAT integra il 91,16% di quanto dichiarato dall'Azienda sia per O.T.I. che per O.T.D.
  • dal 4° al 20° giorno (su dati INPS)
    E.B.A.T. integra il 50% sia per O.T.I. che per O.T.D.
  • dal 21° al 180° giorno
    E.B.A.T. integra il 33,34% (su dati INPS) per O.T.I. e 33,34% per O.T.D.

Infortunio

  • INAIL sino a 4 giorni (escluso il giorno dell'evento, a carico del datore di lavoro)
    E.B.A.T. integra il 91,16% per O.T.I. e 91,16% per O.T.D. (dati aziendali)
  • dal 5° al 90° giorno
    E.B.A.T. integra il 40% (su dati INAIL) per O.T.I. e 40% per O.T.D.
  • dal 91° giorno
    E.B.A.T. integra il 25% per O.T.I. e 25% (su dati INAIL) per O.T.D.
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